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Aziende agricole: come gestire la vendita del vino diretta

Con la Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico  chiarisce alcuni   aspetti della vendita e consumo sul posto di vino nelle aziende agricole.

La risoluzione risponde ad uno specifico  quesito posto da un Comune  che chiedeva  se un'azienda agricola potesse effettuare la vendita diretta con consumo di vino della propria produzione , in locali aperti al pubblico ma non non nei fondi rustici destinati alla produzione, e in particolare con l'utilizzo di bicchieri di vetro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico fa riferimento ad una precedente risoluzione  (la n. 380940 del 20 settembre 2017) in cui  aveva  condiviso la  nota n. 60721 del 10 agosto 2017, del  Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali in materia. 

Il MISE chiarisce quindi che, sulla base della normativa vigente  (d.lgs del 18 maggio 2001, n. 228, art. 4) la vendita diretta ed il consumo immediato  dei  prodotti dell'azienda agricola , senza somministrazione: 

  1. possono avvenire all'interno di locali dell'imprenditore agricolo e destinati all'esercizio della vendita diretta anche  diversi o ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base e
  2.  possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e senza cambio della destinazione d'uso dei locali  stessi.

Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, il Ministero ricorda che, nella nota n. 372321 del 28 novembre 2016, è già stato precisato  che non può escludersi l'utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa  se posti a disposizione della clientela  per l'utilizzo autonomo, quindi senza attività di somministrazione cioè  evitando di "apparecchiare" la tavola con le modalità proprie della ristorazione.

  • Riguardo agli obblighi per il consumo di un prodotto a base alcolica come il vino  il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda quanto già espresso dal competente Ministero dell'interno, con la nota n. 4130 del 15 marzo 2017, nella quale si ribadisce che l'attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche  è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e delle disposizioni connesse, oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante . Va quindi rispettato il divieto di vendita ai minori di 18 anni.  V asegnalato inoltre che la   licenza di polizia, prevista dalla normativa  viene automaticamente rilasciata con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o l'autorizzazione commerciale prevista.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
News del: 23/03/2018


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