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Rottamazione-ter: pubblicate le FAQ aggiornate

Il decreto fiscale 119/2018 collegato alla legge di bilancio 2019 ha introdotto la cd. rottamazione ter che permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti negli avvisi e nelle cartelle di pagamento attraverso il versamento delle somme dovute senza, però, corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. I dubbi per coloro che hanno aderito alle rottamazioni precedenti non sono mancati, così in data 6 novembre 2018 Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato le FAQ per rispondere ai principali quesiti.

In generale, il DL 119/2018 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018 sono applicati alle somme riferite ai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

  • un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
  • un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Come chiarito, il DL 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario inviare la dichiarazione di adesione ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2019. Il contribuente deve compilare il modulo DA-2018 scaricabile dal portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e disponibile presso gli sportelli. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento; altrimenti è possibile consegnare il modulo agli sportelli.

Dopo che è stata presentata la dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una “Comunicazione” di accoglimento o di diniego entro il 30 giugno 2019. In caso di risposta positiva, l’Agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato dal legislatore al 31 luglio 2019.
È possibile pagare

  • in un’unica soluzione
  • fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” (pagina 2 del modulo DA-2018). Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 unitamente ai bollettini di pagamento. Attenzione però: chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici e gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Le FAQ termimano con un chiarimento inerente i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 precisando che coloro che sono residenti nei territori colpiti dai sismi dell’Italia centrale degli anni 2016 e 2017 e che:

  • hanno già presentato la dichiarazione di adesione alle precedenti rottamazioni e la loro richiesta è stata accolta potranno effettuare il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di Definizione agevolata in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, o in 10 rate consecutive di pari importo (fino a 5 anni), con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 31 luglio 2019. Per ciascuna rata sarà dovuto il tasso di interesse dello 0,3% calcolato a decorrere dal 1° agosto 2019. A tal fine, senza alcun adempimento a loro carico (quindi senza necessità di presentare una nuova dichiarazione di adesione), l’Agente della riscossione, invierà, entro il 30 giugno 2019, una nuova “Comunicazione” con la nuova ripartizione dell’importo dovuto.
  • non hanno aderito alle precedenti rottamazioni,  potranno aderire alla rottamazione-ter presentando la specifica dichiarazione di adesione.

Si ricorda infine che per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
  • App EquiClick;
  • sportelli bancari;
  • uffici postali;
  • home banking;
  • punti Sisal e Lottomatica;
  • tabaccai convenzionati con Banca 5;
  • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
  • Postamat;
  • compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 08/11/2018


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