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Dichiarazione omessa: impossibile utilizzare il credito in compensazione

Con Ordinanza n. 27621 del 30 ottobre 2018 la Cassazione ha esposto il principio secondo cui il credito indicato in una dichiarazione dei redditi omessa, poiché inviata tardivamente - anche oltre i 90 giorni dalla scadenza, non può essere compensato con le imposte risultanti dal modello relativo all’annualità successiva.

Il caso riguarda una persona fisica che, in relazione al periodo d'imposta 2001, aveva presentato la relativa dichiarazione dei redditi (Unico PF 2002) in data 21.01.2005, ben oltre i termini previsti. La dichiarazione è stata considerata pertanto omessa dall'Agenzia delle Entrate che ha provveduto altresì a disconoscere il credito riferito al periodo d'imposta 2001, e indicato in tale dichiarazione.
La contribuente ha proposto ricorso in Commissione tributaria provinciale, vincendolo. La commissione, infatti, ha ritenuto che il ritardo nella presentazione della dichiarazione dei redditi non poteva comportare la perdita del diritto all'utilizzo dei crediti in essa contenuti, così come non determinava l'impossibilità per il fisco di riscuotere le imposte dovute relative a tale dichiarazione.
L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede in appello e perde in quanto la Commissione regionale conferma la precedente sentenza.
A questo punto l'Agenzia delle Entrate decide di proporre ricorso in Cassazione e qui vince. La Cassazione, infatti, afferma che in base all’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998, l'amministrazione finanziaria può riscuotere le somme dovute dal contribuente in base agli imponibili indicati nelle dichiarazioni omesse, ma non permette di utilizzare in compensazione per l'anno successivo i crediti di imposta indicati in tali dichiarazioni.
A sostegno di questa tesi la Cassazione riporta anche la giurisprudenza di legittimità in tema di Iva (Cassazione, pronunce nn. 19326/2011 e 3228/2002) in cui si era arrivati alla conclusione che l'omessa presentazione della dichiarazione annuale esclude, per il contribuente, la possibilità di recuperare il credito maturato nel relativo periodo di imposta attraverso il trasferimento della detrazione del periodo di imposta successivo. In questi casi il contribuente poteva solo esercitare il diritto al rimborso, laddove ci fossero i presupposti.
La Cassazione pertanto rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.


Fonte: Corte di Cassazione
News del: 15/11/2018


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