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Misure cautelari sospese nel caso di definizione agevolata delle liti

Se si perfeziona la definizione agevolata con il pagamento della prima rata, diventano inefficaci le precedenti misure esecutive e cautelari. A dare questo importante chiarimento è stata la stessa Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019, l'incontro annuale tra l'amministrazione e la stampa specializzata, in cui il tema della definizione agevolata è stato uno dei più affrontati. 

Com'è noto, il decreto fiscale 119/2018 collegato alla Legge di bilancio 2019 ha disciplinato la cd. "pace fiscale"e tra le varie possibilità di sanare la propria posizione con il fisco è compresa la definizione agevolata delle liti pendenti. Tale procedura si perfeziona con il versamento dell'intera somma in un'unica soluzione o con il pagamento della prima rata e la presentazione della relativa dichiarazione/domanda. Ma nel caso di adesione alla definzione agevolata, la misura cautelare viene meno con il perfezionamento (adesione e versamento prima rata)? Nella risposta a questa domanda fornita dall'Agenzia delle Entrate, e riportata sul Sole24ore del 1.2.2019 a pag.17, è stato sottolineato come il perfezionamento della definizione estingue le pretese tributarie inerenti le violazioni accertato o constatate e come riflesso processuale:

  • estingue anche il giudizio
  • rende inefficaci precedenti misure cautelari ed esecutive.

Attenzione però a due aspetti. In primo luogo gli effetti della definizione riguardando solo le violazioni oggetto della definizione stessa, pertanto qualora le misure cautelari o esecutive siano riferite a violazioni non definite o non definibili, rimangono. Inoltre, nel caso in cui non vengano versate le rate successiva alla prima, l'inadempimento causa il mancato perfezionamento della definizione agevolata ed il relativo recupero coattivo delle somme dovute.

 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 19/02/2019


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