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Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici nel decreto semplificazioni

Introdotta nel decreto semplificazioni una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell'ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l'uso di un'interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi ad un “mercato virtuale”, pur non entrando direttamente nella transazione, tali soggetti sono considerati come se avessero ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo del reverse charge.
Prima di questo intervento, i soggetti in esame non erano considerati parti della transazione (in quanto effettivamente non vi è una prima acquisizione ed una successiva cessione al consumatore finale) e di conseguenza non erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile(cd. reverse chrage).
Per effetto delle modifiche in esame invece, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni anche se materialmente ciò non avviene.
Secondo la nuova disciplina devono applicare il meccanismo del reverse charge quei soggetti passivi che

  • facilitano le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
  • facilitano le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo.

La legge in esame opera una presunzione circa il fatto che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il soggetto passivo deve:

  • conservare una documentazione sufficientemente dettagliata;
  • renderla disponibile, su richiesta, in formato elettronico;
  • conservare tutto per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata.

Qualora il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, sia stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l'Italia, ha l'obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.
 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/02/2019


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