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Cedolare secca locazione immobili ad uso commerciale: chiarimenti dalle Entrate

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito alla cedolare secca per negozi e botteghe, una delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019, sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 8/E/2019.

La norma estende il regime opzionale della cedolare secca sugli affitti degli immobili destinati all’uso abitativo con l’aliquota del 21 per cento anche ai canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti che saranno stipulati nell’anno 2019 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale

  • C/1 – Negozi e botteghe – e le relative pertinenze se congiuntamente locate che sono quelle classificate nelle categorie catastali
    • C/2 – Magazzini e locali di deposito
    • C/6 – Stalle, scuderie e rimesse
    • C/7 – Tettoie chiuse e aperte.

Per usufruire del regime opzionale l’unità immobiliare commerciale oggetto della locazione deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
In generale si ricorda che il regime della cedolare secca costituisce un sistema di tassazione, alternativo a quello ordinario, il quale, per il periodo di durata dell'opzione, esclude l'applicazione:

  • dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali, sul reddito fondiario prodotto dall'immobile locato;
  • dell'imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione, anche in caso di risoluzione/proroga del contratto stesso.

Attenzione però: al fine di evitare che i soggetti, con contratti già in corso, stipulino un nuovo contratto per avvalersi del regime opzionale della cedolare secca, è previsto che quest’ultimo regime non si applichi ai contratti conclusi nell’anno 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere tra i medesimi soggetti un contratto di locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

Si ricorda che l’opzione per il regime facoltativo della cedolare secca deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca.

Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede di registrazione del contratto, è possibile accedere al regime della cedolare secca per le annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità). Entro lo stesso termine è possibile revocare l’opzione per il regime della cedolare. L’esercizio o la modifica dell’opzione può essere effettuata:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia (software RLI o RLI-web);
  • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/04/2019


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