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Definizione agevolata 2019: nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato le risposte che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel corso del videoforum del 7 maggio scorso. In tale occasione i professionisti hanno posto numerosi quesiti all'amministrazione finanziaria, che sono stati pubblicati sul sito del CNDCEC. Vediamo i principali chiarimenti forniti:

  • Un ricorso davanti alla CTP di socio persona fisica di srl, avverso avviso d’accertamento che ha ottenuto dalla stessa Commissione la sospensione del processo fino al passaggio in giudicato dei giudizi incardinati dalla società partecipata, può definire la controversia pendente con il pagamento del 90% del relativo valore.
  • In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. La stessa percentuale si applica anche nei casi in cui, al 24 ottobre 2018, pendano i termini per la riassunzione a seguito di sentenza di cassazione con rinvio ovvero penda il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione.
  •  Con riferimento alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti interessati dal medesimo atto impugnato, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Pertanto in caso di pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati, la definizione perfezionata da uno di essi estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. Questo principio si applica anche nel caso di lite relativa ad un avviso di liquidazione per recupero dell’imposta di registro e dell’imposta su mutui recuperata sull’acquisto della prima casa notificato ad entrambi i coniugi.
  • Nel caso in cui l’accertamento impugnato da una società di persone si limiti a rettificare in aumento il reddito imputabile pro quota ai soci, la controversia non è definibile in quanto il presupposto è che la lite definibile esprima un determinato valore sul quale calcolare gli importi dovuti per la definizione”. L’eventuale definizione della lite da parte della società è ammessa limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima (come, ad esempio, l’IRAP).
  • Le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome, pertanto il socio potrà proporre unicamente l’istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione.
  • A seguito della presentazione della domanda di definizione l’Ufficio dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, avverso il quale pende la lite che il contribuente intende definire, comunicando all’agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati e non procedendo ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo. 
  • Come chiarito nelle istruzioni per la compilazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti nella sezione “DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE” nella voce “Organo giurisdizionale” va indicato l’organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intenda definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o quelli di riassunzione, va indicato l’organo giurisdizionale che l’ha resa. Nella voce “Registro generale” va indicato il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall’organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente innanzi a una Commissione tributaria regionale.
  • Le liti vertenti sui ruoli e sulle cartelle di pagamento possono essere definite in via agevolata soltanto quando tali atti assolvano anche una funzione di natura impositiva. Ciò si verifica quando il ruolo e la cartella di pagamento siano stati emessi a seguito della rettifica dei dati indicati in dichiarazione e, quindi, attengano a tributi dovuti in misura superiore rispetto a quella dichiarata e liquidata dal contribuente oppure quando essi, non essendo stati preceduti da atti presupposti, portino per la prima volta il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria e nel ricorso sia stata eccepita l’invalidità della notifica del relativo atto impositivo. Pertanto, la definibilità in via agevolata della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa a seguito dell’omesso versamento va esclusa.

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 16/05/2019


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