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Sanatoria errori formali: attenzione alla scadenza oggi 31 maggio

Ancora poco tempo a disposizone per i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata delle “irregolarità formali” , la cd. sanatoria. In generale, le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative e devono essere state commesse fino al 24 ottobre 2018.

I contribuenti che intendono aderire devono

  1. rimuovere le violazioni
  2. versare 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure rivolgendosi a un intermediario abilitato indicando il codice tributo “PF99”.

In merito al primo punto si segnala che la rimozione delle irregolarità od omissioni rappresenta una condizione necessaria per il perfezionamento della definizione agevolata e deve essere effettuata entro il 2 marzo 2020. Tuttavia potrebbe capitare che, nonostante tutti i controlli del caso e applicando la c.d. diligenza del buon padre di famiglia, non si riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di riflessi sostanziali sui tributi. In tal caso sarà comunque possibile usufruire della definizione agevolata e sarà tuttavia necessario rimuovere l’errore esclusivamente in conseguenza di un invito da parte dell’Amministrazione finanziaria che lo abbia eventualmente individuato. La rimozione, a quel punto, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito.

In merito al secondo punto, cioè il versamento di 200 euro per singolo periodo d'imposta, i non titolari di partita Iva possono provvedervi anche con F24 cartaceo. Inoltre, tutti i contribuenti devono prestare attenzione al fatto che, sulla base di quanto previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per tale versamento non sarà possibile utilizzare delle somme in compensazione. Infine si ricorda che il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019 oppure in due rate di pari importo così suddivise:

  • PRIMA O UNICA RATA:  31 maggio 2019 
  • SECONDA RATA: 2 marzo 2020

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 31/05/2019


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