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Fatturazione elettronica: ok anche se manca il REA

Nella risposta 208 del 26 giugno 2019 l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello inerente la mancata indicazione nella fattura elettronica dell'iscrizione al REA. L'istante chiedeva quindi come poteva rimediare a questa mancanza e la risposta dell'Agenzia delle Entrate sul tema è stata abbastanza rincuorante.

Infatti, per prima cosa, la risposta ricorda che l’articolo 2250, comma 1, del codice civile prevede che «Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati […] l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione […]». L’omessa indicazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro individuata nel successivo articolo 2630 c.c.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate però la previsione dell’articolo 2250 c.c. è tale per cui negli “atti” non possono che ricomprendersi tutti i documenti prodotti dalle società soggette all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ivi comprese le fatture.
Sulla scorta dell’obbligo civilistico, le istruzioni contenute nell’“ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE” al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 prevedono che:

  • IscrizioneREA (gli elementi indicati di seguito devono essere obbligatoriamente valorizzati nei soli casi di società soggette al vincolo dell’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2250 del codice civile)
  • Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è registrata la società.
  • NumeroREA: numero di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro delle Imprese».

Sul punto, in sede di incontri con le associazioni di categoria, l’Agenzia delle entrate ha precisato che «Valgono le regole e le disposizioni già in vigore, non è un elemento introdotto con la FE. Il numero REA non è un dato previsto dall’art. 21»  Non trattandosi di un elemento richiesto dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) – ovvero da altra norma che riguarda imposte, tributi o aspetti fiscali – l’assenza del dato indicato non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga all’emissione di alcuna nota di variazione.
Tale strumento è comunque utilizzabile laddove, nei tempi ed al ricorrere delle ipotesi individuate nell’articolo citato, si debba/voglia operare una variazione
dell’imponibile o dell’imposta e, unitamente, far emergere il “numero REA”. 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/06/2019


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