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Invio telematico corrispettivi: come calcolare il volume d'affari

Tra pochissimi giorni, il 1°luglio 2019, sarà obbligatoria la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte di tutti gli operatori con volume d'affare maggiore di 400.000 euro. Ma come devono calcolare questo valore i contribuenti che effettuano cessioni a titolari di partita IVA e cessioni a consumatori finali documentate con scontrini fiscali? 

L'occasione di un chiarimento si è presentata con la risposta all'interpello 209 del 26 giugno 2019, che riguardava proprio il caso prospettato. 

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha per prima cosa ricordato che la decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente ed è questo che determina la scadenza per tutti (dal 1° gennaio 2020) o prima per chi ha un determinato volume d'affari (dal 1° luglio 2019 per chi ha un volume inferiore a 400.000 euro).
In assenza di specifiche indicazioni normative per “volume d’affari non può che intendersi quello di cui all’articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. […]».
Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto IVA, sia altre attività soggette a fatturazione)”.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 27/06/2019


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