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Sospensione feriale termini processuali agosto 2019 al via da oggi

Pausa estiva in arrivo per i termini processuali. Infatti, anche quest'anno scatterà da oggi 1° agosto la consueta pausa estiva per

  • il processo civile,
  • il processo amministrativo,
  • il processo tributario.

La pausa va dal 1° al 31 agosto 2019 e riguarderà ovviamente anche il processo tributario telematico, obbligatorio dal 1° luglio 2019. Come ogni anno, il legislatore prevede che salvo casi espressamente indicati, i termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed amministrative  siano  sospesi per la pausa feriale.

Quest'anno inoltre il 1° settembre cade di domenica, per cui appare opportuno ricordare che l'art. 155 del codice di procedura civile prevede che se il giorno di scadenza cade di sabato o di giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, pertanto il conteggio dei giorni riprende da lunedì 2 settembre.

Attenzione al fatto che la norma che ha introdotto la sospensione estiva fa riferimento solo ai  “termini  processuali”  e non anche ai termini meramente amministrativi”. Pertanto, la sospensione  feriale non si applica, ad esempio,

  • alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione (PVC),
  • alle controversie in materia  di lavoro,
  • ai termini di presentazione all'Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni.

La  disposizione, inoltre, stabilisce che oggetto della sospensione feriale sono i “termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative”. Per tali si devono intendere i termini riferibili a:

  • le controversie di natura civilistica (ad esempio, controversie in materia  di locazione di immobili urbani);
  • le controversie di natura amministrativa e tributaria  (tutti gli atti  impugnabili dinanzi ai giudici  tributari, depositi di atti giudiziari, proposizione ricorsi o appelli alle commissioni tributarie e ricorsi alla Corte di Cassazione,  costituzione in giudizio, presentazione dell'istanza di “reclamo/mediazione”);
  • i procedimenti giudiziari in materia societaria (costituzioni, trasformazioni, fusioni, scissioni);
  • l’accertamento con  adesione del contribuente;
  • la definizione in via breve delle sanzioni amministrative tributarie.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/08/2019


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