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Reati Tributari: il punto sulle novità a Telefisco2020

Il Decreto fiscale 124/2019, collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità in materia penale tributaria, mettendo mano ad alcuni reati di particolare importanza.

I punti chiave della nuova normativa, trattati dagli esperti del Sole 24 ore, della Guardia di Finanza (GdF) e dell’Agenzia delle Entrate durante l’appuntamento Telefisco 2020 si possono così riassumere:

  • pene inasprite per alcuni reati tributari con particolare riferimento alla nuova previsione che sanziona con la reclusione da 4 a 8 anni di reclusione la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
  • soglie di punibilità oltre le quali scatta il reato abbassate;
  • Introduzione della responsabilità amministrativa delle società (prevista dal Dlgs 231/200) anche a seguito di commissione di reati tributari;
  • sequestro preventivo e confisca “allargata” o per sproporzione se la società è coinvolta nel reato;
  • esclusione dalla punibilità per il reato di dichiarazione fraudolenta tramite ravvedimento precedente ad eventuali accertamenti;

Particolare attenzione è stata prestata all’introduzione della confisca per sproporzione che consente di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Interessante il chiarimento fornito dal Comando generale della GdF secondo cui, la verifica della sproporzione (tra attività economiche e patrimoniali possedute e quanto dichiarato), deve essere eseguita con riferimento al legale rappresentante e non alla società amministrata.

Ulteriore aspetto significativo riguarda il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici (cfr. artt. 2 e 3 del D.lgs 74/2000).

In particolare, è stata messa in risalto la modifica normativa che ha comportato la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento (già previsto per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione) anche ai reati in questione (cfr. art. 13 del Dlgs 74/2000 come modificato dall’art.39, comma 1 DL 124/2019).

Viene dunque esclusa la punibilità del soggetto che abbia commesso i delitti di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui:

  • effettui il pagamento dell’intero debito tributario comprensivo di sanzioni e interessi (cd. ravvedimento operoso);
  • la regolarizzazione avvenga prima che il soggetto colpevole abbia avuto conoscenza di accertamenti o controlli amministrativi o procedimenti penali a suo carico.

L’importanza della modifica normativa è anche dovuta all’inversione di tendenza che l’Agenzia delle Entrate e la GdF hanno dovuto effettuare (come è stato confermato dagli esperti anche durante l’evento Telefisco) rispetto all’interpretazione fino ad ora adottata che escludeva che al reato di dichiarazione fraudolenta potesse applicarsi l’istituto del ravvedimento (cfr. Circolare 180/1998).

E’ stata comunque evidenziata la probabile scarsa applicabilità nella prassi della modifica normativa in oggetto in quanto risulta difficile pensare che il soggetto che si è reso consapevolmente colpevole del reato di dichiarazione fraudolenta, decida spontaneamente di rimediare alla propria violazione in mancanza di accertamenti a suo carico.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 03/02/2020


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