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Procedimento tributario a distanza: le regole dell'Agenzia delle Entrate

La circolare 6 dell'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alla sospensione dei termini e accertamento con adesione prevista agli articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto “Cura Italia”).  Nella circolare viene elencata la gestione del procedimento “a distanza” (privilegiando, laddove disponibile per il contribuente, l’impiego di posta elettronica certifcata al posto di quella ordinaria):

  1. identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio). Ancorché il documento possa essere già in possesso dell’ufficio, la richiesta è necessaria per garantire, anche in questa fase, l’identificazione del contribuente o rappresentante che parteciperà alla sessione;
  2. indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
  3. effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
  4. redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
  5. invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno;
  6. ciò anche nell’ottica, sotto riportata, che in termini generali, queste modalità di gestione del contraddittorio possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente e, quindi, anche in sede di verifica e accertamento;
  7. dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
  8. scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
  9. stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
  10. invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato.

Nel documento viene anche chiarito che le operazioni di sottoscrizione di cui ai punti 7 e 9 possono anche avvenire mediante utilizzo della firma digitale.

In generale, le indicazioni che precedono sono adattabili all’ipotesi di procedimento di accertamento con adesione avviato dall’ufficio, tramite invito al contribuente ovvero di istanza di adesione riferita a processo verbale di constatazione presentata dal contribuente.
Le medesime considerazioni si rendono applicabili in ipotesi di adesione ai fini delle altre imposte indirette ai sensi degli articoli da 10 a 13 del d. lgs. n. 218 del 1997.
Più in generale, queste indicazioni possono essere adattate caso per caso ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione ovvero l’intesa col contribuente.

Si evidenzia, infine, che non è interessato dalla sospensione in argomento il termine (previsto dall’articolo 8 del d.lgs n. 218 del 1997) di “venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7” entro cui versare le somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 25/03/2020


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