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Il contraddittorio preventivo a regime dal 1° luglio 2020

Con Circolare n 17/E con oggetto “Obbligo di invito al contraddittorio. Art. 4-octies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.” l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al funzionamento del contraddittorio preventivo e il suo ambito di applicazione.

La Legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, ovvero del cosiddetto “Decreto Crescita”,  ha inserito nel nostro ordinamento una regola generale sul contraddittorio procedimentale tributario.

La norma è stata inserita nel corpo del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ovvero del testo che contiene “Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale”.

La collocazione dell’obbligo del contraddittorio nel decreto legislativo che disciplina l’adesione, secondo quando afferma la circolare in commento,  rafforza l’intero impianto del procedimento accertativo, anche al fine di prevenire la fase contenziosa; nell’accertamento con adesione, infatti, l’ufficio valuta gli elementi forniti dal contribuente al fine di determinare compiutamente la pretesa tributaria.

Il contraddittorio preventivo obbligatorio entra pienamente in vigore dal prossimo 1° luglio  e la circolare in commento fornisce chiarimenti in merito: leggi l’articolo con normativa allegata  “Invito al contraddittorio obbligatorio dal 1° luglio 2020: l'Agenzia chiarisce”

L’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a invitare al contraddittorio il contribuente prima di emettere avvisi di accertamento riguardanti: imposte sui redditi e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, Irap, imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe), Iva con esclusione dei seguenti casi:

  • nei “casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo”
  • nei casi in cui l’ufficio proceda all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale
  • nei casi di particolare urgenza o fondato pericolo per la riscossione

Per quanto attiene al primo ambito di esclusione la circolare asserisce che, nel caso di rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni il contribuente beneficia della specifica garanzia prevista dallo Statuto del Contribuente (art 12 comma 7 Legge 212/2000) che prevede,dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, la possibilità per il contribuente di comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che verranno prese in esame dagli uffici impositori. In tale caso, “L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine”.

Tuttavia la circolare prosegue che, seppur non obbligatorio per legge , è sempre opportuno che l’ufficio attivi il contraddittorio anche nei casi di attività accertativa correlata agli esiti di un processo verbale di « chiusura delle operazioni » ,  se questo è ritenuto utile per chiarire correttamente la pretesa tributaria. Se invece gli elementi accertati sono incontrovertibili, come ad esempio fatture emesse e non contabilizzate, il contraddittorio anche facoltativo non è consigliabile.

Per il secondo ambito di esclusione si precisa che in riferimento agli avvisi di accertamento parziali in materia di imposte dirette e Iva, la motivazione di tale esclusione è perchè gli accertamenti parziali si basano su elementi certi e diretti, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni. L'utilizzo del contraddittorio è infatti necessario e opportuno nel caso la pretesa tributaria si basi su elementi presuntivi.

Per il terzo caso la stessa circolare raccomanda di motivare nell'atto le ragioni di urgenza o fondato pericolo che escludono l'instaurazione del contraddittorio preventivo al fine di evitare contestazioni in sede contenziosa.

Ragioni che giustificano l’urgenza a titolo esemplificativo possono essere:

  • il pericolo derivante da reiterate violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per reati tributari tributari
  • una circostanza imprevedibile e sopravvenuta che impone una stretta tempistica per gli adempimenti dell’amministrazione finanziaria

Ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, è il “ fondato timore” di perdere la garanzia del credito , la cui causa deve essere indicata dettagliatamente nell'atto di accertamento.

Il contraddittorio è, inoltre, escluso nei casi di partecipazione attiva del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 24/06/2020


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