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Fondo perduto: agli agricoli con regime agevolato spetta a certe condizioni

La Circolare n 22/E del 21 luglio 2020 recante ulteriori chiarimenti in materia di contributo a fondo perduto istituito dal Decreto Rilancio risponde ad un quesito sul calo del fatturato dei lavoratori agricoli con regime agevolato IVA di cui all’art 34 comma 6 del DPR 633/72

Secondo il documento di prassi dell’agenzia al fine di verificare la riduzione del fatturato di tali soggetti che svolgono la propria attività ai sensi dell’art 4 del DLgs del n.228/2001 e sono in regime agevolato IVA, occorre fare riferimento alle autofatture emesse dai cessionari con i quali hanno avuto a che fare.

Essendo tali operatori esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni, si terrà unicamente conto delle operazioni attuate nei confronti di cessionari o committenti che nell’acquisto di beni o servizi nell’esercizio di impresa hanno emesso autofattura.

È valido, inoltre, quanto stabilito dalla Circolare n 9/2020 in relazione al momento di effettuazione dell'operazione ossia si farà riferimento alla data di effettuazione della operazione di cessione dei beni, considerando le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate e che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto allo stesso mese del 2020.

Solo se il calo del fatturato risponderà ai suddetti requisiti si potrà accedere al contributo a fondo perduto.

Ricordiamo che il regime speciale IVA per l’agricoltura prevede che l’Iva in detrazione non si calcola in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori ma viene determinata in via forfettaria mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione sull’ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.

In proposito si legga lo speciale intitolato“Il regime speciale IVA per l'agricoltura”

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/07/2020


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