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Sanzioni e interessi: cinque anni di prescrizione se derivanti da cartella di pagamento

La Corte di Cassazione con Ordinanza n 20955 depositata in data 1 ottobre 2020 ha rigettato le richieste dell’Agenzia delle Entrate per la prescrizione decennale di sanzioni e interessi fiscali relativi a vari tributi non pagati e richiesti con cartelle di pagamento.

Il caso oggetto della ordinanza riguarda una contribuente la quale presentava ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria riguardante tre cartelle di pagamento per tributi oltre sanzioni e interessi eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione della pretesa tributaria.

La Commissione Tributaria accoglieva parzialmente il ricorso essendo decorso il termini di cinque anni per i crediti di sanzioni e interessi oggetto delle cartelle.

L’agenzia delle entrate e la contribuente impugnavano la decisione e la Commissione Tributaria li rigettava:

  • confermava la prescrizione quinquennale per le sanzioni e interessi
  • e in riferimento ai tributi non riteneva decorso il termine decennale

Successivamente l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione vedendosi rigettata la richiesta. 

La Cassazione ritiene le sanzioni e gli interessi prescrivibili in cinque anni per i seguenti motivi:

  • l’art 20 comma 3 del DLgs   n 472/1997 stabilisce che “il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
  • l’art 2948 comma 1 nr 4 del codice civile afferma che “si prescrivono in cinque anni …gli interessi e in generale tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”

La Corte di Cassazione specifica inoltre che già con altra pronuncia la n 12715 del 20 giugno 2016, aveva avuto modo di puntualizzare che la prescrizione di dieci anni riguarda il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per violazioni di norme tributari derivante da sentenza passata in giudicato (per applicazione dell’art 2953 codice civile)

Diversamente vale il termini di cinque anni previsto dall’art 20 “atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”

Con pronuncia n 30901 del 27 novembre 2019 è stato inoltre precisato che gli interessi dovuti per il ritardo nella loro esazione, i quali integrano un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale relativo a tributi che si prescrivono in dieci anni, rimangono sottoposti al proprio termine di prescrizione quinquennale (art 2948 comma 4 codice civile) e non conta che siano richiesti con lo stesso atto come nel caso di specie con cartelle di pagamento.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/10/2020


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