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Videosorveglianza e privacy: regole di base

Sono state pubblicate sul sito del Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it)  alcune FAQ che riassumono le regole di base per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, con indicazioni pratiche sulla gestione. Viene fornito anche un modello di cartello per l'avviso agli eventuali interessati.

In particolare vengono presi  in considerazione gli aspetti riguardanti le possibili violazioni in tema di privacy  ma anche la necessità di rispettare altre disposizioni dell'ordinamento legislativo ad esempio in tema di giurisdizione sul lavoro. Alcune  FAQ sono dedicate specificamente all'utilizzo delle telecamere di sorveglianza nei condomini

Il testo completo è allegato in fondo all'articolo ma forniamo per praticita una  breve sintesi delle principali indicazioni fornite:

modalità di videosorveglianza:  l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del o principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. 

autorizzazione: per installare telecamere di videosorveglianza non è prevista alcuna autorizzazione da parte del Garante . In base al principio di responsabilizzazione il titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) deve  valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, rispetto ai diritti e le libertà delle persone fisiche

informazione agli interessati :  Le persone che transitano nelle aree videosorvegliate devono essere informate che stanno per accedere in una zona videosorvegliata  a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato. 

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato (anche un semplice cartello  come da modello disponibile qui).  Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette al controllo.

conservazione immagini   spetta al titolare del trattamento individuare i tempi di conservazione delle immagini. (vedi FAQ 5) .

Valutazione di impatto preventiva :  è prevista se il trattamento, con  l'uso di nuove tecnologie, può presentare un rischio elevato per le persone fisiche (ad esempio,  sistemi integrati - sia pubblici che privati - che collegano telecamere tra soggetti diversi nonché dei sistemi intelligenti - vedi FAQ 7 ) 

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro Il datore di lavoro pubblico o privato può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro  esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970). 

Spazi privati  Nel caso di videosorveglianza privata, l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, relativa ad aree comuni.


Fonte: Garante Privacy
News del: 10/12/2020


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