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E-fatture: come ravvedere il bollo virtuale

Con Risposta n 14 del 10 dicembre 2020 a Consulenza giuridica l'Agenzia delle entrate chiarisce dubbi in merito a vari quesiti posti da una società istante relativamente al bollo sulle fatture elettroniche.

L'agenzia in prima analisi chiarisce che il parere è fornito in merito a quanto previsto dall'art 12 novies comma 1 del DL 34/2019 ovvero decreto crescita e che non risulta ancora emanato il decreto MEF contenente tra l'altro le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e la relativa irrogazione delle sanzioni.

Vediamo il riepilogo dei quesiti e i relativi chiarimenti forniti dalla agenzia

1) In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell'imposta di bollo, la sanzione applicabile è in funzione del tipo di fattura, cartacea o elettronica, in relazione alla quale è commessa la violazione?

L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le "fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti [...], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria". 

E' bene precisare che l'imposta non è dovuta quando la somma non supera euro 77,47

L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:

  • mediante contrassegno, per le sole fatture cartacee
  • con le modalità virtuali, per le fatture cartacee e per quelle emesse con sistemi elettronici
  • con le modalità telematiche per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi

In merito alle sanzioni viene richiamata la Circolare n. 16/2015 secondo la quale si prospettano le seguenti ipotesi a seconda della modalità di pagamento del bollo:

  • pagamento con contrassegno, "Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta" (articolo 25, comma 1, del Dpr n. 642/1972)
  • pagamento diverso dal contrassegno, " Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo" (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997).

Nel caso di pagamenti diversi dal contrassegno la sanzione varia a seconda del momento in cui si sana il ritardo ossia:

  1. l'agenzia comunica la maggiore imposta o l'imposta da versare oltre a sanzioni e interesse
  2. l'agenzia comunica la sanzione in caso di omesso versamento e se  il contribuente provvede a pagare entro 30 giorni la sanzione è ridotta ad un terzo

se il contribuente non provvede a pagare quanto comunicato si andrà alla iscrizione a ruolo definitivo.

2) Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) la norma prevede che "in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo, l'Agenzia comunica al contribuente l'ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo". La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997?

L’Agenzia precisa che (art 12novies comma 1 DL 34/2019) la sanzione su cui applicare, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione, la riduzione pari ad un terzo, è pari:

- al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento

- al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento;

- ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento.

3) La sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere ravveduta

L’Agenzia ritiene che:

- la sanzione è ravvedibile (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997) e la misura su cui applicare le riduzioni va individuata secondo le regole dettate al punto precedente

- la comunicazione con la quale l’amministrazione finanziaria constata la violazione e comunica l'imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi della facoltà di ravvedersi.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 14/12/2020


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