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Pubblicato in GU il dl N 7 con nuove proroghe in tema di accertamento e riscossione

Il Decreto Legge n 7 pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio 2021, come annunciato da comunicato stampa del Governo in data 29 gennaio, interviene ulteriormente sui termini di riscossione e di accertamento.

Sostanzialmente si proroga al 28 febbraio 2021 la sospensione prevista per l’invio delle cartelle esattoriali e degli avvisi da parte dell’Agenzia delle Entrate e della riscossione.

All'articolo 157  del DL 34/2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

  • gli atti di accertamento,
  • di contestazione,
  • di irrogazione delle sanzioni,  
  • di recupero dei crediti di imposta,
  • di liquidazione e di   rettifica e liquidazione,

per i quali i termini di decadenza, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, devono essere stati emessi entro il 31 dicembre 2020, saranno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza.

Già il DL N 3 era intervenuto in merito.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (previsti dall'articolo  25, comma  1, lettere  a) e  b), del DPR 602/73 sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

  • alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le  somme che   risultano  dovute  a    seguito  dell'attività di   liquidazione prevista dagli articoli  36-bis E 54 bis del  DPR 600/73
  • alle  dichiarazioni   dei  sostituti  d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano  dovute ai  sensi degli articoli 19 e 20 del DPR 917/86
  • alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute  a  seguito dell'attività  di   controllo formale prevista dall'articolo 36-ter  del   DPR 600/73

In merito a quanto previsto dall'articolo 68 del decreto Cura Italia (DL 18/2020) si prevede che con riferimento

  • alle entrate tributarie 
  • e non tributarie, 

sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di  pagamento emesse  dagli agenti della riscossione, nonché  dagli   avvisi  previsti  dagli    articoli   29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ovvero il 31 marzo 2021.

Il termine finale di cui all'articolo 152, comma 1, primo periodo, del DL 34/2020 è prorogato al 28 febbraio 2021 e sono pertanto sospesi i pignoramenti di salari e stipendi e altre indennità.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 01/02/2021


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