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Imposta di bollo e-fattura: attenzione alla data di consegna e di messa a disposizione

In data 14 aprile, a ridosso della messa a disposizione degli elenchi A e B del primo trimestre 2021 per le verifiche e le integrazioni inerenti all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia ha pubblicato la Guida sul tema.

In particolare, tra i chiarimenti forniti, il più rilevante è quello che riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali). A tal fine devono essere considerate quelle in cui:

  • la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
  • la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Riprendendo l’esempio fornito nella guida: una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre. Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Sul funzionamento della nuova procedura sull’imposta di bollo, la messa a disposizione degli elenchi A e B da parte dell’Agenzia, la loro modifica, fino ad arrivare al pagamento dell’imposta, leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche: nuova procedura 2021.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:

  • consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva)
  • consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
  • non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.

ATTENZIONE: l’inclusione dell’imposta di bollo relativa ad una fattura in un trimestre precedente, e quindi l’anticipazione dell’imposta, rispetto al suo corretto conteggio nel trimestre successivo, non configura una violazione. Tuttavia l’Agenzia invita a conformarsi alle regole sopra indicate, in modo da evitare la costante squadratura tra gli importi versati dal contribuente e quelli determinati dall’Agenzia delle entrate, e di conseguenza il contatto con questa per chiarire i disallineamenti.


Fonte:
News del: 16/04/2021


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