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Rottamazione quater senza compensazione: il punto sulle modalità di pagamento

Il pagamento delle somme dovute a seguito di adesione alla definizione agevolata dei debiti tributari risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), deve essere eseguito esclusivamente con le modalità indicate dalla specifica disposizione normativa (articolo 1, comma 242, legge di bilancio n. 197/2022), tra le quali non è previsto il versamento e la compensazione tramite modello F24.

Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 7 luglio 2023 n. 372.

In sostanza, il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate e indicate nella comunicazione che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023;
  • mediante moduli di pagamento precompilati, che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è tenuta ad allegare alla predetta comunicazione; 
  • presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Ricordiamo che l’articolo 4 del DL n. 51/2023 (Decreto Omnibus), recentemente convertito in legge, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui
    • le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023,
    • le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. 

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). 

Rottamazione quater: modalità di pagamento

I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 unitamente ai moduli di pagamento.

Come precisato anche in una Faq dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per pagare sono disponibili i seguenti canali:

  • Sito istituzionale;
  • App EquiClick;
  • Domiciliazione sul conto corrente;
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
    • sportelli bancari;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Non è ammesso quindi il versamento e la compensazione tramite Modello F24.

Rottamazione quater soggetti alluvionati

Ricordiamo che per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del Decreto Alluvione n. 61/2023, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi

Pertanto, la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno per tutti gli altri soggetti).

Infine, sono differiti di 3 mesi sia il termine entro il quale Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute (entro il 31 dicembre 2023) per il perfezionamento della Definizione agevolata, sia le successive scadenze per il relativo pagamento.


Fonte:
News del: 10/07/2023


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