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Trasferimento in Svizzera e mancata iscrizione all'AIRE: chiarimenti

Con la Risposta 370 del 4 luglio 2023 l'Agenzia risponde al quesito di una lavoratrice  trasferitasi in Svizzera per lavoro  effettuando l' iscrizione all'Aire solo nell'anno successivo al trasferimento. 

L'Istante   chiedeva chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme interne e convenzionali sulla residenza fiscale  riguardo  la sua situazione, sulla quale dichiarava in particolare :

  • ­  di  aver  prestato  lavoro  subordinato  in  Italia  alle  dipendenze  di  una  società  italiana  dal  1  gennaio    al  31  maggio  dell'anno  x  (data  di  cessazione  del  rapporto di lavoro);
  • ­ di essersi trasferita definitivamente in Svizzera in data 31 maggio dell'anno x;
  • ­ di aver iniziato un nuovo impiego con contratto di lavoro subordinato a tempo   indeterminato alle dipendenze di una società svizzera a partire dal 1 giugno dell'anno x; 
  • ­  di  aver  annunciato  il  suo  arrivo  presso  il  comune   sede della società  nella stessa data  fissandovi  la  sua  residenza  principale, abitazione   permanente e sede dei suoi interessi privati 
  • ­ di aver proceduto con l'iscrizione all'AIRE nel mese di marzo dell'anno successivo all'assunzione.

Poneva quindi i seguenti due quesiti. 

­ Quesito 1: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato  alla  fonte)  per  l'attività  di  lavoro  dipendente  ivi  svolta  dal  1  giugno  dell'anno  x  al  31 dicembre dell'anno x debba essere sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera e, pertanto, non incluso nella dichiarazione dei  redditi presentata in  Italia per il periodo  d'imposta x 

­ Quesito 2: se il reddito da lavoro dipendente percepito in Svizzera (e già tassato    alla  fonte)  per  l'attività  di  lavoro  dipendente  ivi  svolta    nell'anno  x+1  debba  essere  sottoposto a tassazione esclusiva in Svizzera 

 Nell'interpello  veniva proposta la soluzione offerta  dal paragrafo 4 dell'articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia Svizzera  che prevede il  criterio del  ''frazionamento del periodo d'imposta'' (c.d. split year), in caso di trasferimento da uno Stato contraente all'altro in corso d'anno

Le disposizione prevedrebbe che con riguardo al primo quesito  se  il  trasferimento  è  intervenuto  il  31  maggio dell'anno x, 

  • l'Italia potrà esercitare la propria potestà impositiva fino a tale data, 
  •  mentre la Svizzera potrà far valere la propria pretesa a partire dal 1 giugno .

I redditi prodotti in  Italia dal 1 gennaio al 31 maggio dell'anno x sarebbero  da assoggettare a tassazione esclusiva  in Italia, dove la stessa Istante dovrà presentare dichiarazione dei redditi soltanto per i  redditi prodotti nel periodo citato. 

Con riferimento al Quesito 2, l'Istante, non producendo reddito in Italia nell'anno successivo ritiene di non risultare residente nel nostro Paese per l'intero periodo d'imposta, ai sensi  del comma 2 dell'articolo 2 del TUIR( ''ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte

del periodo di imposta del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno  nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile''. ) in quanto cancellata dall'anagrafe della popolazione residente a partire dal mese di marzo 

Parere dell'Agenzia Convenzione Italia Svizzera 

Premessa la consueta precisazione sul fatto che la risposta di  basa  sui  fatti  e  sui  dati  così  come  prospettati   nell'istanza di interpello, fermo restando  il  potere di verifica e di accertamento ,  la risposta dell'Agenzia conferma l'interpretazione della istante con le motivazioni che seguono.

In generale  ricorda che  l'articolo  2,  comma  2,  del  TUIR  considera  fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che

  •  per la maggior parte del periodo  d'imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte   nelle anagrafi della popolazione residente oppure 
  •  hanno nel territorio dello Stato il domicilio   o la residenza ai sensi del codice civile.

 Tali condizioni sono  alternative e la sussistenza  di una  sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente  ai fini della residenza fiscale 

Va sottolineato però che il comma 2­bis dell'articolo 2 del  TUIR considera comunque residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani   cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Decreto Ministeriale 4 maggio 1999, tra i quali è compresa la Svizzera .

La Circolare del Ministero delle Finanze del 24  giugno  1999,  n.  140, in merito ha specificato che  la  residenza  fiscale è  ritenuta, in  via  presuntiva,  sussistente  per  coloro che siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza  dimostrare l'effettività della nuova residenza.

Per la normativa italiana dunque l'Agenzia rileva che la  Contribuente dovrebbe, in ogni caso, essere considerata, residente nel nostro Paese per l'annualità x, in quanto iscritta  nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta.

A questo punto interviene pero la convenzione bilaterale che   prevede esplicitamente la soluzione  al  problema  della  doppia  residenza  mediante il  frazionamento  del  periodo d'imposta,

Dunque, come proposto dalla istante ,   è corretto l'  assoggettamento  ad imposizione in Italia del reddito conseguito fino al 31 maggio dell'anno x (giorno del trasferimento definitivo), mentre a partire dal giorno successivo a quello del trasferimento della sede principale dei suoi  affari e interessi in Svizzera, l'Amministrazione italiana non potrà esercitare nessuna pretesa impositiva sui redditi ivi prodotti.

In  riferimento  al  Quesito  2   sulla tassazione dei reddi prodotti nell'anno successivo al trasferimento   l'Agenzia osserva che  l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli  oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''.

Quindi nel caso prospettato i redditi di lavoro dipendente prodotti dall'Istante in Svizzera  nell'anno successivo al trasferimento sono assoggettati ad imposizione  solo  nella Confederazione Elvetica  e   NON   sottoposti  a  tassazione  in  Italia,  anche  ai  sensi  dell'articolo  15,  paragrafo 1, della Convenzione, in quanto percepiti da un residente nel suddetto Stato estero, a fronte di un'attività lavorativa svolta nello stesso Paese.

Per le suddette  ragioni, l'Istante non sarà tenuta nell'anno  a presentare nel secondo anno successivo la  dichiarazione dei redditi  a meno che non abbia prodotto in Italia redditi individuati dall'articolo   23 del TUIR.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 11/07/2023


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