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Rottamazione cartelle: inviate le comunicazioni delle somme da versare

Comunicato dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione di ieri, sul comportamento che deve essere tenuto dai contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione delle somme da versare per la rottamazione delle cartelle.

Infatti, tutti coloro che entro il 15 maggio 2018 hanno aderito alla Definizione agevolata prevista dal decreto fiscale collegato alla Legge di Stabilità 2018 (Dl 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) hanno ricevuto una Comunicazione di Agenzia delle entrate-Riscossione per essere informati su:

  • accoglimento o eventuale rigetto della domanda di adesione;
  • eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella Definizione agevolata;
  • importo/i da pagare;
  • data/e entro cui effettuare il pagamento.

Come si legge nel testo del comunicato, una copia della Comunicazione è disponibile nell’area riservata del portale, mentre è possibile chiederne una copia compilando il form dedicato nell'area pubblica del sito, senza necessità di inserire PIN e password. In questo secondo caso è sufficiente inserire

  • il codice fiscale del soggetto per il quale è stata richiesta la Definizione agevolata,
  • allegare la documentazione necessaria al riconoscimento
  • indicare la casella e-mail dove ricevere la comunicazione.

Ogni comunicazione contiene un Prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata del:

  •  totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla Definizione)
  • debito residuo oggetto di Definizione;
  • importo da pagare per la Definizione agevolata del debito;
  • debito residuo escluso dalla Definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Entrando nel merito, Agenzia delle entrate-Riscossione ha predisposto, rispetto alla dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, 5 comunicazioni per differenti tipologie di casi:

AT  Accoglimento totale della richiesta Indicazione dell'importo da pagare per i debiti “rottamabili”. Non c'è nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”
AP  Accoglimento parziale della richiesta Indicazione degli importi da pagare, sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili” 
AD Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non vi è da pagare nulla
AX - Per i debiti "rottamabili" non vi è da pagare nulla mentreè presente un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili"
RI Rigetto I debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili", pertanto c'è l'importo da pagare
 

 


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 06/07/2018


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