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Responsabilità solidale negli appalti non solo nell'edilizia

L’Agenzia delle Entrate torna sul tema della responsabilità solidale negli appalti, già affrontato nella circolare n. 40/E/2012, emanando ad integrazione di questa una nuova circolare, la n. 2/E di venerdì 1° marzo 2013. In particolare, le Entrate precisano che le nuove regole sulla responsabilità fiscale solidale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi (per il versamento delle ritenute e dell'Iva) introdotte dall'art. 13-ter del Dl n. 83/2012 ed in vigore dal 12 agosto 2012, essendo finalizzate a contrastare la natura di norma finalizzata a contrastare l’evasione fiscale, trovano applicazione nei contratti di appalto intesi nella loro generalità. Le norme, cioè, si applicano non solo ai contratti stipulati nell’ambito del settore edilizio (come faceva supporre il titolo I del D.L. n. 83/2012 "Misure urgenti per le infrastrutture, l'edilizia ed i trasporti"), ma a tutti i settori in cui è stipulato un contratto di appalto di cui all'art. 1655 del Codice civile. La norma trova applicazione sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore), sia nella ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente.
 

Fonte: Fisco Oggi
News del: 04/03/2013


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