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Scambi commerciali, scendono dal 1° luglio gli interessi sui ritardati pagamenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento per gli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti negli scambi commerciali, in base alla normativa europea disciplinata dal D. Lgs. n. 231/2002. Il tasso di riferimento, per il secondo semestre 2014, scende dall'8,25% all'8,15%, con un calo, quindi, dello 0,15%. La nuova misura si applica per i ritardati pagamenti delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002 tra imprese (professionisti compresi) ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni. Si applica anche ai contratti di subfornitura (art. 3, Legge n. 192/1998), ai contratti di trasporto di merci su strada (art. 83-bis, commi da 12 a 13-bis, D.L. n. 112/2008), alle cessioni dei prodotti agricoli e alimentari con consegna nel territorio italiano (tranne quelle concluse con il consumatore finale o fra imprenditori agricoli, i conferimenti dei soci o dei produttori alle cooperative agricole o alle organizzazioni di produttori o i conferimenti di prodotti ittici), anche se in quest'ultimo caso il tasso annuale è del 10,15 per cento.
 

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 22/07/2014


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