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Vendita porta a porta: sì ai corrispettivi telematici

Con risposta all’interpello n. 53/2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. n. 127/2015).
Il caso riguarda una società che svolge tramite incaricati “porta a porta” l’attività di vendita al dettaglio di prodotti su tutto il territorio nazionale. La struttura è composta da più filiali, ognuna delle quali ha più venditori impegnati nella vendita a domicilio nel relativo territorio. Le vendite vengono certificate tramite un computer portatile e pos, che ciascun venditore utilizza per l’emissione della fattura e l’incasso della moneta elettronica. I terminali sono assegnati, in modo univoco ed attraverso tracciamento informatico, agli incaricati alla vendita. Essi si trovano all’interno del punto vendita ad inizio e fine giornata. In caso di eventuali controlli presso il punto vendita, da parte delle autorità preposte, il personale di filiale è in grado di fornire i mezzi ai verificatori di individuare, in tempo reale, il posizionamento gps di tutti i mezzi, il collegamento tra il mezzo, l’incaricato alla vendita e il punto cassa tramite interrogazione del sistema gestionale di filiale.
Vista la propria struttura di vendita l’istante ritiene di poter rientrare tra i soggetti con “più punti cassa (terminali) per singolo punto vendita (filiale)” e di essere pertanto legittimato ad avvalersi dell’invio telematico dei corrispettivi.

Si ricorda che in base a quanto indicato nelle specifiche tecniche del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 182017/2016, i commercianti al minuto che esercitano l’attività attraverso tre o più punti cassa per singolo punto vendita, e che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 D.lgs. 127/2015), possono effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi attraverso un unico punto di raccolta, costituito da un Registratore telematico - Server-RT, allocato presso il singolo punto vendita, che consente di sigillare i file raccolti e inviarli all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso concreto, secondo l’Agenzia delle Entrate, non costituisce un problema il fatto che i diversi punti cassa siano mobili e non collocati all’interno del singolo punto vendita, in quanto i vari terminali sono collegati al server-RT di una singola filiale, e ciò pare garantire la sicurezza e  l’inalterabilità dei dati.
L’Agenzia, pertanto, conclude affermando l’istante possa adottare il sistema di certificazione tramite corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, del Dlgs 127/2015.

 


Fonte: Fisco Oggi
News del: 29/10/2018


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