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Sanificazione: non spetta il bonus fiscale per la consulenza

Nella  Risposta a interpello n. 363 del 16.9.2020  l'Agenzia fornisce chiarimenti a una azienda in tema di credito di imposta  per sanificazione degli ambienti e acquisto DPI , previsto dall'Articolo 125 del Decreto 34-2020 "Rilancio". 

Nell'interpello la società  chiedeva di conoscere se costituiscono spese agevolabili  anche  le spese sostenute per la consulenza  nelle materie appunto di sanificazione  e riprogettazione degli ambienti di lavoro, addestramento del personale   sull'uso di alcuni Dispositivi di protezione individuale e la stesura di nuovi protocolli di  sicurezza anticontagio da Covid 19 . 

 L'Agenzia da parere negativo.

Richiamando il provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020   nella Risposta si ricorda che il credito d'imposta in esame sostituisce :

  • il credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e 
  • il credito di imposta previsto dall'articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro 

Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E, erano  stati forniti i primi chiarimenti  In particolare,  è stato precisato che il comma 2 dell'articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1. 

Vedi qui il Modello e la circolare di istruzioni 

In sintesi : il credito sanificazione spetta in relazione alle spese sostenute per:

  1. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  2. l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  3. l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  4. l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 
  5. l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Alla luce di ciò, le spese oggetto dell' istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non  possono  essere considerate ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 125 del decreto Rilancio.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 23/09/2020


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