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Bonus botteghe: la prevalenza di una attività determina la spettanza del beneficio

Con Risposta a interpello n 468 l’agenzia delle entrate precisa che nel caso del credito di imposta per botteghe e negozi ex art 65 del DL 18/2020 quando si svolgono più attività economiche vale il principio della prevalenza delle stesse e questo non incide sulla totale spettanza del credito.

Il contribuente istante è un imprenditore individuale in regime semplificato, il locale dove svolge la sua attività di categoria C1 è da lui condotto in locazione.

L’art 65 del DL 18/2020 ha introdotto un credito di imposta del 60% del canone di locazione pagato per il mese di marzo 2020 per le imprese la cui attività sia stata sospesa dal DPCM dell’11 marzo.

L’istante svolge due attività nel locale in questione una delle quali rientra tra quelle sospese, mentre l’altra no in particolare non vi rientra quella della rivendita dei monopoli

Egli riferisce che a suo avviso vi sono dubbi interpretativi sulla spettanza del credito di imposta di cui si tratta in quanto appunto non tutte le sue attività sono state oggetto di sospensione e chiede:

  • se il contributo sia beneficiabile per intero, tenuto conto che l'attività sospesa rappresenta quella prevalente nel periodo di imposta 2019;
  • se il contributo sia beneficiabile in funzione di altri parametri e quali siano questi parametri.

Egli peraltro “precisa che, nell'esercizio 2019, i ricavi derivanti dall'attività di commerciale sospesa, rappresentano più del 50 per cento dei ricavi complessivi, tenendo conto dei ricavi e degli aggi derivanti dalle altre attività” e facendo riferimento a quanto riportato nella Circolare n 8 di aprile 2020 ritiene di poter usufruire del bonus in oggetto.

L’agenzia nel ricordare che con Risoluzione n 13/E e Circolari n 8/E e n 11/E del 2020 sono stati forniti chiarimenti sul bonus botteghe e negozi ritiene che il beneficio sia accreditabile per intero anche se l’attività commerciale sospesa non copre tutto il fatturato ma solo la parte prevalente.

Una volta, cioè, superato il requisito di prevalenza della attività sospesa, il conteggio del credito di imposta si effettuerà come per ogni altro contribuente, senza necessità di ragguagli particolari.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/10/2020


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