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Esame Avvocato 2021: via libera definitivo della Camera e inizio prove orali il 20 maggio

Approvato definitivamente dalla Camera, nella seduta di martedì 13 aprile, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure urgenti in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con 383 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

Scarica il testo Atto C. 2989

Lo svolgimento della prima prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020 ha inizio a decorrere dal 20 maggio 2021.

Lo ha stabilito il decreto, firmato dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nella serata del 13 aprile, con il quale, oltre ad aver stabilito la data di inizio delle prove orali, sono state definite le nuove modalità e procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense - Sessione 2020. 

Scarica il testo del Decreto del Ministero della Giustizia del 13.04.2021

A seguito della straordinaria necessità ed urgenza di adottare delle disposizioni che rendano possibile, nell’attuale contesto emergenziale, viene adottata una specifica disciplina di svolgimento delle prove per la sessione 2020 dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense derogatoria rispetto a quella prevista a regime.

Solo per quest’anno è previsto che le prove d'esame per l'abilitazione alla professione forense potranno svolgersi oralmente e da remoto, in particolare:

Prove orali

  • la prima prova orale, che sostituisce i tradizionali tre scritti, è pubblica a carattere preselettivo, propedeutica rispetto alla canonica prova orale.
    Con riguardo alla prima prova orale il candidato, che deve essere presente nella sede d'esame insieme al segretario della sottocommissione (gli altri componenti della commissione sono collegati da remoto), è chiamato a risolvere una questione di carattere pratico-applicativo, in una materia tra:
    • diritto civile 
    • o diritto penale 
    • o diritto amministrativo, 
      scelta precedentemente

Il candidato, dopo aver letto il quesito, deve individuare i nodi problematici, le disposizioni applicabili, sostanziali e processuali, i principi rilevanti e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali potendo consultare anche i codici annotati. 

Per lo svolgimento della prova il candidato ha a disposizione un'ora dalla dettatura del quesito (mezz’ora per l’esame preliminare, mezz’ora per la discussione);

  • la seconda prova orale, per la quale ciascun candidato ha a disposizione tra 45 e 60 minuti, ha ad oggetto 5 materie, oltre a ordinamento e deontologia forense, optate previamente dal candidato: 
    • una tra diritto civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova; 
    • una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
    • tre tra: diritto costituzionale, amministrativo, tributario, commerciale, lavoro, dell'Unione europea, internazionale privato, ecclesiastico.
      In caso di scelta della materia del diritto amministrativo nella prima prova orale, la seconda prova orale ha per oggetto il diritto civile e il diritto penale, una materia a scelta tra diritto processuale civile e diritto processuale penale e due tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell’Unione europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

In caso di positività al Covid-19 o in presenza di sintomi

  • in caso di positività al COVID-19 o di sintomi compatibili, quarantena o isolamento fiduciario, nonché in caso di comprovati motivi di salute, il candidato può chiedere una nuova data per lo svolgimento della prova, tramite istanza al presidente della sottocommissione, adeguatamente documentata.
    La prova dovrà essere svolta entro 10 giorni dalla fine dell’impedimento.

Infine, viene incrementato il numero delle sottocommissioni d’esame, ridotte numericamente da 5 a 3 componenti. Possono far parte delle commissioni d’esame, per la prima volta, i ricercatori universitari a tempo determinato (RTD-B) e i magistrati militari. 


Fonte:
News del: 15/04/2021


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