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Perdite su crediti: anche per i soggetti no IAS rileva la cancellazione dal bilancio

La norma, sulla deducibilità delle perdite su crediti cancellati dal bilancio, era già in vigore dal 2012 per i soggetti IAS. La Legge di Stabilità rimedia a una ingiustificata disparita’ tra soggetti IAS e no Ias, cioè società che applicano i principi contabili nazionali, estendendo anche a queste ultime la possibilità di detrarre le perdite su crediti quando gli stessi vengono cancellati dal bilancio, in applicazione degli stessi principi contabili.
Viene quindi chiarito, con una modifica all’art.101 c.5 Tuir, che la cancellazione del credito dal bilancio, operato in applicazione dei principi contabili nazionali, costituisce elemento certo e preciso.
 
Per gli enti creditizi e finanziari, invece, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio.
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 28/12/2013


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