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Partecipazioni donate esenti da imposta di donazione se la loro somma dà il controllo

L’ufficio studi del consiglio nazionale del Notariato, nella risposta al Quesito Tributario n. 71-2015/T, ha precisato che, se è stata effettuata una contestuale pluralità di donazioni di partecipazioni sociali con le quali il donatario ha acquisito il controllo della società, anche se le singole donazioni hanno ad oggetto partecipazioni “non di controllo”, spetta l’agevolazione prevista all’articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, e cioè l’esclusione dell’imposta di donazione. In particolare, secondo il consiglio nazionale del Notariato, l’esclusione dall'imposta di donazione compete:

sia alla donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (ad esempio, del 40 per cento ciascuna) che realizzano in capo all’unico donatario una situazione di controllo (l’80 per cento);

sia alla donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (ad esempio: del 30 per cento ciascuna) che realizzano in capo alla comunione dei donatari una situazione di controllo (si pensi alla donazione alla comunione tra i tre figli dei genitori donanti, i quali conseguono la quota del 60 % in comune e pro indiviso tra loro, in parti eguali o diseguali a seconda dei casi).


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 16/10/2015


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