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Il quadro RW per chi ha presentato il mod. 730

Avere dei redditi esteri da dichiarare nel quadro RW non pregiudica la possibilità di avvalersi della presentazione tramite 730. Il quadro RW infatti puo’ viaggiare da solo con il frontespizio di Unico PF 2016 ed essere presentato entro il 30 settembre 2016.

Stessa modalità se il contribuente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se il contribuente è obbligato alla presentazione del modello UNICO 2016 Persone fisiche, il quadro RW deve essere presentato unitamente a detto modello.

La compilazione del quadro RW deve assolvere gli obblighi per il monitoraggio fiscale  e il calcolo delle Imposte dovute  per IVIE e IVAFE.

Il monitoraggio riguarda la rilevazione delle attività finanziarie e investimenti all’estero detenuti nel periodo d’imposta 2015 anche se non piu’ posseduti alla fine dell’esercizio. Per stabilire l’obbligo di dichiarazione occorre pertanto fare riferimento al 1 gennaio 2015.

Gli importi in valuta estera devono essere indicati utilizzando il controvalore in euro indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia emanato ai fini dell’individuazione dei cambi medi mensili.

Per individuare i valori da indicare occorre fare riferimento:

  • Per gli immobili  al costo risultante dall’atto di acquisto o in mancanza dell’atto dal costo sostenuto o dal valore di mercato. Per gli immobili situati in Paesi UE si puo’ fare riferimento anche al valore catastale.
  • Per le altre attività patrimoniali detenute all’estero il costo di acquisto o il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta e al termine dello stesso
  • Per i prodotti finanziari il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione.
  • Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati  si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso.

Il valore puo’ essere indicato complessivamente conservando un prospetto con il dettaglio della valorizzazione di ogni singola attività, da produrre all’agenzia delle Entrate in caso di richiesta.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/07/2016


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