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Credito d’imposta ricerca e sviluppo anche per il compenso dell'amministratore

Sono considerati ammissibili ai fini del credito d'imposta ReS i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo. E' questo quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 182 del 6 giugno 2019, qui allegata.

Nel caso di specie, la Società istante, specializzata nello sviluppo tecnologico finalizzato alla creazione di strumenti di precisione per ricerca, ha chiesto se le spese sostenute nell’ambito dell’attività di sviluppo tecnologico imputabili all’amministratore unico della società siano eleggibili al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo in quanto in assenza di dipendenti e collaboratori, l’attività di ricerca è svolta esclusivamente mediante il lavoro del socio unico, nonché amministratore unico della società.

In generale, la norma del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, com'è attualmente vigente, prevede un credito d’imposta per tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020” in misura pari al 25 per cento “delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”. L'aliquota è elevata al 50% per determinate tipologie.

Con riferimento alla fattispecie in esame, ovvero l’attività di ricerca svolta dall’amministratore,  l'interpello in commento ha specificato che sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all’amministratore non dipendente dell’impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo. Infatti, tra il c.d. “personale non altamente qualificato” possono essere ricompresi “anche soggetti non dipendenti dell’impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione. Tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l’amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta”.
Si segnala infine che, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi del personale non dipendente dell’impresa godono dell’aliquota del 25 per cento.
Resta inteso che l’attività svolta deve essere adeguatamente comprovata e il compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l’attività di ricerca effettivamente svolta dall’amministratore.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 07/06/2019


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