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Integrativa IVA 2021: quando e come si può presentare

La dichiarazione integrativa IVA 2021 è una dichiarazione utile a:

  • rettificare
  • integrare

una dichiarazione IVA già presentata.

Il contribuente che intende presentarla, prima della scadenza dei termini, deve barrare la casella "Correttiva nei termini" e presenta perciò una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti.

Nel caso in cui invece siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti su modello conforme a quello approvato per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Condizione per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

Ricordiamo che la dichiarazione IVA 2021 relativa all'anno 2020 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2021 e il 30 aprile 2021.

Attenzione va prestata al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide e si applicano le sanzioni previste per legge (artt 2 e 8 DPR 322/98)

Le dichiarazioni presentate oltre 90 giorni sono invece considerate omesse ma costituiscono titolo per la riscossione della imposta che ne risulti dovuta.

Ai fini della dichiarazione integrativa perciò si tiene conto dei suddetti termini.

La casella "dichiarazione integrativa" va compilata indicando:

il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 8, comma 6-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997;

il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’eventuale credito derivante dal minore debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo può essere portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni presentate oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, può essere chiesto a rimborso o può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 15/02/2021


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