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Forfetari: le spese anticipate in nome e per conto del cliente

Il regime forfetario si caratterizza per il fatto che il reddito imponibile si determina con modalità non analitiche: ai ricavi o ai compensi percepiti, a seconda che il contribuente sia impresa o lavoratore autonomo, si applica un abbattimento a titolo di riconoscimento forfetario dei costi; al risultato così ottenuto, al netto delle deduzioni permesse, si applica infine l’aliquota dell’imposta sostitutiva.

In questo contesto il corretto trattamento delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può assumere importanza non secondaria, dato che questi costi non potranno essere dedotti analiticamente.

L’insieme delle spese anticipate in nome e per conto del cliente può comprendere una variegata platea di costi, che possono andare dalle spese postali, passando per le imposte di bollo, fino a qualsiasi altro costo legato alla prestazione eseguita.

La discriminante per qualificare come tali costi è la presenza della documentazione sottostante: infatti l’articolo 15 comma 1 numero 3 del DPR 633/72 qualifica come tali le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.

Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate, non concorrono a formare la base imponibile fiscale né previdenziale, quindi, anche per il contribuente in regime forfetario, non costituiscono ricavi o compensi imponibili; diversamente dai rimborsi spese non documentati e da quelli forfetari.

Non costituendo ricavi o compensi imponibili, tali spese, in sede di emissione della fattura, saranno separatamente indicate e non dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto o IVA (che non interessano il contribuente in regime forfetario), nè a ritenuta previdenziale.

La controparte, che riceve una siffatta fattura da parte del contribuente in regime forfetario, dovrà esporre correttamente tali valori in sede di compilazione della Certificazione Unica autonomi, indicando:

  • con codice 24: i “compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario”;
  • con codice 22: le “somme che non costituiscono reddito”.

Ovviamente ciò che è indicato in Certificazione Unica non assume valore vincolante, per cui, fermo restando il diritto alla correzione dell’errore, nel caso in cui le spese anticipate in nome e per conto del cliente siano regolarmente documentate, anche in caso di erronea esposizione, non costituiranno comunque reddito imponibile. 

Così come, al contrario, lo costituiranno i rimborsi di spese non documentate o forfetarie, anche se esposte in Certificazione Unica con il codice 22.

La predisposizione della dichiarazione dei redditi, che per il contribuente forfetario, per le questioni fiscali, si riassume nella compilazione del quadro LM, è particolarmente agevole: in ragione della forfetizzazione dei costi, il quadro LM prevede la sola indicazione dei ricavi o dei compensi, tra i quali non dovranno essere computati i costi sostenuti e rimborsati per conto e in nome del cliente, sempre che siano adeguatamente documentati.

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Fonte:
News del: 29/06/2022


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