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Pignoramento presso terzi con ritenuta al 20%: arrivano le linee guida del Fisco

Con la Circolare n. 8/E del 2 marzo 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle procedure da seguire per applicare la ritenuta del 20% a titolo d’acconto dell’Irpef sulle somme liquidate attraverso il pignoramento presso terzi. Classico esempio di questa procedura è il professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente. Se per esigerlo avvia una causa giudiziaria e ottiene una sentenza di condanna del debitore che comporta il pignoramento delle somme presenti su un conto corrente, l’istituto di credito deve operare la trattenuta sugli importi assegnati al creditore. La ritenuta dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata applicata, usando il codice tributo 1049, istituito con la Risoluzione n.18/2010. La certificazione al creditore pignoratizio (es. il professionista) delle somme erogate e delle ritenute effettuate va fatta dal terzo erogatore (es. la banca) entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui gli importi sono stati corrisposti.

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 03/03/2011


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