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Omissione contributiva e perdita della pensione

La Cass. civ., sez. lav., 11 settembre 2013, n. 20827 ha previsto che il danno subito dal lavoratore per la perdita della pensione, conseguita all'omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro (art. 2116 c.c.), si verifica al raggiungimento dell'anzianità pensionabile, onde da questo momento decorre la prescrizione decennale del diritto al risarcimento. Tuttavia il lavoratore che, nel momento in cui il diritto dell'ente previdenziale al versamento dei contributi è estinto per prescrizione e viene così completata la fattispecie produttiva del danno, non prova di avere chiesto invano al datore la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, concorre con la propria negligenza a cagionare il danno suddetto, onde il risarcimento può essere ridotto oppure escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c..

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 18/09/2013


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