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Ritenute agenti ridotta: cambiano le regole per la comunicazione

 L'art. 25 bis del DPR 600/73 prevede che sulle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, all’atto del pagamento il sostituto di imposta deve operare una ritenuta di acconto del 20% sul 50% o sul 20% della provvigione corrisposta. La ritenuta ridotta di applica a condizione che il percipiente dichiari di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Attualmente la dichiarazione deve essere spedita al committente, preponente o mandante, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in corso d’anno, non oltre quindici giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate o sono venute meno.
L’art. 27 del decreto sulle semplificazioni stabilisce che il decreto di attuazione dovrà prevedere che la dichiarazione:
- possa essere trasmessa anche tramite posta elettronica certificata ;
- non possa avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente;
La circolare n. 31 del 30 dicembre 2014 del’Agenzia delle Entrate ritiene che sebbene l’attuazione dell’art. 27 del decreto sia demandata a un decreto ministeriale di attuazione, nelle more dell’adozione del decreto di attuazione e coerentemente con le finalità di semplificazione della legge delega – sia possibile la trasmissione della dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata, rispettando comunque i termini ivi previsti.
 
 

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 05/01/2015


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