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Dal 29 ottobre scattano i blocchi alle compensazioni

Dal 29 ottobre entreranno in vigore le nuove regole sulla sospensione dell'esecuzione dei Modelli  F24 con compensazione, ritenuti a rischio dall'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28.08.2018 è stata data attuazione alla norma, prevedendo:

  • i criteri di rischio per selezionare in via automatizzata i modd. F24 da sottoporre a verifica;
  • la procedura per sospendere l'esecuzione dei Modelli F24 a rischio.

Si tratta, tuttavia, di un sistema che presenta ancora alcuni profili di criticità.
I profili di rischio, sulla base dei quali l’Agenzia dovrebbe procedere alla selezione dei Mod. F24, sembrano troppo generici. L’Agenzia, infatti, si limita a stabilire questi criteri:

  • tipologia di debiti pagati;
  • tipologia di crediti compensati;
  • coerenza dei dati indicati nel Mod. F24;
  • dati presenti nell'Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel Mod. F24;
  • pagamento di debiti iscritti a ruolo (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010).

Si tratta, tuttavia, di ipotesi indeterminate che, tendenzialmente, possono riguardare tutti i contribuenti.
Inoltre, per quanto riguarda la procedura di sospensione, non viene fissato alcun limite alla discrezionalità dell’Agenzia delle Entrate.
La procedura, infatti, prevede che i Mod. F24 che, sulla base di tali criteri, presentano profili di rischio, sono sospesi dall'Agenzia delle Entrate. La sospensione viene comunicata dall’Agenzia con apposita ricevuta,  indicando anche la data di fine del periodo di sospensione, che non potrà essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento, e ciò risulta essere particolarmente penalizzante per tutti quegli istituti per i quali il mancato pagamento determina l’inefficacia del perfezionamento dell’istituto stesso. Si pensi ad esempio un accertamento con adesione a fronte di un atto impositivo che, in conseguenza del “blocco” della compensazione del pagamento della prima rata, non risulti perfezionato: si potrebbe verificare anche la conseguenza che l’atto di accertamento diventi definitivo e, quindi, nemmeno più impugnabile.
La stampa specializzata, pertanto, consiglia al contribuente che dovesse ritenersi penalizzato dallo scarto del mod. F24, di impugnare la relativa ricevuta.


 


Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 23/10/2018


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