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Imposta sostitutiva pensionati all'estero

La legge di stabilità 2019 (L. n. 145/2018) ha inserito il nuovo art. 24-ter del TUIR contenente un regime di favore per i pensionati  all'estero che trasferiscano la residenza in italia  in particolari aree del Sud .

Nello specifico si prevede la possibilità  per  le persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia  nei cinque periodi di imposta precedenti , di scegliere di assoggettare i propri redditi  di qualsiasi categoria purché percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7%. 

Il trasferimento della residenza deve avvenire nei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, cioè situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

 L’opzione per la tassazione sostitutiva può essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia e assume efficacia a decorrere da tale periodo di imposta.   Rimane poi valida per i cinque anni successivi a quello in cui diviene efficace ed  è revocabile dal contribuente ma la revoca produce effetto solo per i periodi successivi  non per i periodi di imposta precedenti.

Restano salvi i principi generali dell'attuale regime fiscale in cui, comunque, i residenti  in Italia sono soggetti al principio della tassazione mondiale mentre i non residenti sono tenuti  agli obblighi fiscali dello Stato estero di residenza.

Nella norma non viene specificata la cittadinanza dei soggetti interessati   per cui si deve presumere che l'agevolazione sia rivolta sia a cittadini italiani già residenti al di fuori dei confini nazionali che a cittadini di Stati UE od extra UE,  purché  in questi stati siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa. 

Altre specificazioni per avere accesso al regime agevolato:

  •  l'opzione per l'imposta sostitutiva  si applica per i i 5 anni successivi a quello in cui l’opzione diviene efficace.
  • i soggetti non residenti che esercitano l'opzione non sono tenuti, per i periodi di imposta di validità dell'opzione stessa, agli obblighi di dichiarazione dei redditi ordinari 

 Questo regime agevolato comprende anche :

  • l'esclusione  dagli obblighi di “monitoraggio fiscale”, che gravano sulle persone fisiche che detengono all’estero investimenti o attività di natura finanziaria (si tratta delle indicazioni da rendere nel quadro RW del modello Redditi).
  • l'esclusione da IVIE e IVAFE:  le imposte sul valore degli immobili detenuti all’estero e sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero.  
     

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 12/03/2019


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