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Contributi IVS autonomi 30 novembre: scadenza dubbia per le zone rosse

Come noto, entro il prossimo 30 novembre i contribuenti iscritti alla Gestione separata e alla gestione IVS per Artigiani e Commercianti  dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2020 dei contributi previdenziali dovuti.  Le aliquote da applicare per la determinazione dell’acconto 2020, sono state comunicate rispettivamente nelle circolari INPS n. 12/2020 e n.  28/2020.

Questi versamenti a norma  del D.LGS 241/97 sono agganciati al versamento delle imposte  per questo  sorge il dubbio se sia applicabile  la sospensione e successivo versamento delle imposte  prorogato al 30 aprile 4 2021, previsto dal Decreto Ristori BIS  a favore dei soggetti ISA con specifici codici Ateco  e per i contribuenti che hanno subito cali di fatturato, contemplati  all'art 98 del decreto Agosto dl 104-2020.

Ricordiamo che sono interessati alla proroga in particolare :

  1. i soggetti  ISA operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 e Allegato 2 del decreto Ristori bis, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree in Zona Rossa, (senza riferimento a cali di fatturato)
  2.  gli esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle  regioni in Zona Arancione individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi articoli 2 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto stesso (senza riferimento a cali di fatturato )
  3. i contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,

La recente normativa  sulla sospensione non  nomina espressamente  i contributi previdenziali ma  richiama testualmente “l’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP” .  Da una parte si puo considerare la ratio della  norma volta al sostegno delle categorie in difficolta, (infatti tali categorie sono state oggetto di agevolazione  per quanto riguarda i contributi INPS  dei dipendenti per la scadenza del 16 novembre) ; dall'altra la legge prevede per il diritto tributario la necessita di attenersi  al dato letterale senza possibilità di interpretazioni estensive. Purtroppo va anche ricordato che non sono rari gli errori materiali nell'estensione dei provvedimenti normativi  in questo periodo di emergenza.

Pur tenendo presente  che gli importi degli acconti contributivi sono deducibile dal reddito nel periodo di imposta in cui risultano versati, comunque sarebbe auspicabile con urgenza un chiarimento da parte dell’INPS o dell'Agenzia delle Entrate.


Fonte:
News del: 26/11/2020


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