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Rottamazione cartelle: nuovo piano di rientro sul 2019 senza pagare il pregresso

I soggetti decaduti a fine 2019 da una qualsiasi delle rottamazioni degli affidamenti, con dilazioni pregresse scadute, possono presentare richiesta di un nuovo piano di rientro, senza dover pagare le quote pregresse.

Questa possibilità è concessa in deroga alla disposizione di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Per avvalersi della dilazione occorre proporre una istanza entro la fine del 2021.

È quanto si evince da una risposta in vista di Telefisco 2021 dell’Ader che va a superare una precedente pronuncia in merito alla rottamazione delle cartelle.

Secondo quanto disposto dall’art 13-decies del DL 137/2020  tutti coloro che dall’8 marzo 2020 avevano rateazioni decadute possono chiedere una nuova dilazione senza dover pagare il pregresso. L'8 marzo è la data di entrata in vigore dei Decreto Cura Italia che ha introdotto la sospensione. Naturalmente il debito originario si riprorrà con sanzioni e interessi relativi.

Sempre per effetto dello stesso articolo 13-decies i beneficiari decaduti alla fine del 2019 delle prime due edizioni della rottamazione possono dilazionare il debito residuo così come previsto per i contribuenti della rottamazione ter.

Si tratta in entrambe le ipotesi di provvedimenti di eccezione alle regole generali.

Nella Faq precedente dell’Ader, superata con la FAQ in vista di Telefisco 2021 del 28 gennaio, era precisato che il debitore decaduto da un precedente piano di rientro alla data di trasmissione della domanda di condono, per poter fruire della nuova dilazione, doveva versare prima le quote scadute trovando applicazione quanto previsto dall’ articolo 19 del Dpr 602/1973. 

Ad oggi per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 è possibile godere delle seguenti ulteriori agevolazioni

Per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2021 si può
Allungare a 10 rate non pagate la condizione di decadenza dal piano
Chiedere una dilazione per le rateazioni decadute senza pagare le rate scadute (come vorrebbe la norma ordinaria)
Limite di 100.000 euro (prima 60.000 euro) superato il quale occorre documentare la difficoltà del debitore

Fonte: Il Sole 24 Ore
News del: 28/01/2021


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