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Regolarizzazione cripto-attività: pronti i codici tributo per versamento somme dovute

Con la risoluzione n. 50 del 9 agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento tramite modello F24 Elide delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività e dei redditi relativi.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ai commi da 138 a 142, ha introdotto una procedura di regolarizzazione delle cripto-attività.

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici equiparate residenti in Italia che 

  • detengono cripto-attività entro la data del 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e/o 
  • hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi 

possono regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente apposita istanza e versando un importo commisurato al valore delle cripto-attività e/o redditi non dichiarati

Si ricorda che di recente, con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 290480 del 7 agosto 2023 è stato approvato il relativo modello di presentazione dell’istanza, unitamente alle relative istruzioni e ad uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria.

Ora, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 1718” denominato “Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale”;
  • 1719” denominato “Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione”.

Come compilare il modello F24 Elide

I codici tributo in oggetto sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le seguenti modalità:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, sono indicati:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento.
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    1. nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    2. nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    3. nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione;
    4. nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”;
    5. nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, nessun valore.

Fonte:
News del: 10/08/2023


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