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Liquidità micro e PMI: sostegno se fornitrici d'imprese strategiche in crisi

Pubblicata in GU n 65 del 18 marzo la legge n 28 del 15 marzo di conversione con modificazioni del DL n 4/2024 recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico.

Tra le novità della conversione in legge, vi è l'art. 2-bis recante Misure per il sostegno e l'accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e  medie imprese che  forniscono beni e  servizi a  imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

Amministrazione straordinaria imprese carattere strategico: liquidità delle micro e PMI

Nella Legge di conversione del DL n 4/2024 vi è tra le altre , la dell'art. 2-bis con misure per il sostegno e l'accesso  alla liquidita' delle microimprese e delle piccole e  medie imprese  che  forniscono beni e  servizi  a  imprese  di carattere  strategico  ammesse  alla procedura di amministrazione straordinaria). 

In particolare, alle microimprese e alle piccole e  medie  imprese,  come definite nell'allegato  I  al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014, che incontrano  difficoltà di accesso al credito a causa dell'aggravamento della posizione debitoria di  imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo  1 del decreto-legge  3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 dicembre  2012,  n.  231, e che  sono ammesse alla  procedura  di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio  2024, è concessa a titolo gratuito, a decorrere dal 3 febbraio 2024 e fino  alla chiusura della  predetta  procedura  di  amministrazione   straordinaria,  la garanzia del Fondo di cui all'articolo  2, comma  100, lettera  a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  su  finanziamenti  di  importo massimo  pari  ai  crediti   vantati   nei confronti   dell'impresa committente, fino alla misura:

  • a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione  finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
  • b) del 90 per cento  dell'importo  dell'operazione  finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

Per l'accesso alla garanzia del Fond  le imprese devono aver prodotto, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la  data  di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti del committente  sottoposto alle procedure

A tale fine, alla richiesta di garanzia del Fondo deve essere  allegata  apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal  legale rappresentante  dell'impresa  beneficiaria  e  controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico,  ovvero,  nel caso  in  cui  tali  organi  sociali  non  siano  presenti, da  un professionista iscritto nel Registro dei revisori  legali, nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo  dei consulenti del lavoro, attestante la  sussistenza del requisito,  alla  data  della richiesta della garanzia del Fondo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/03/2024


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