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Regole più semplici per il 5 per mille alla cultura

Con la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 in Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2016, sono state definite le nuove regole, in vigore dal prossimo anno per il periodo d'imposta 2016, per il riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 23, comma 46, Dl 98/2011).

Possono partecipare al riparto del 5 per mille in oggetto, oltre al il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e agli istituti a esso collegati, gli enti senza scopo di lucro, legalmente riconosciuti, che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e che dimostrino di operare in tale campo da almeno 5 anni.

Vengono definite anche le tempistiche della procedura di accesso
I soggetti che intendono beneficiare del riparto, devono presentare istanza di iscrizione nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'istanza deve essere presentata entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica, mediante apposita procedura
accessibile dal sito web del Ministero, al seguente indirizzo: www.beniculturali.it.

Alla domanda presentata deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli contemplati dalle disposizioni di cui al comma 2, nonchè una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio.
In caso di interventi di restauro devono altresì essere allagate, le copie, dichiarate conformi ai relativi originali delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

Entro il 20 marzo di ciascun anno, il Ministero redige l'elenco degli enti indicando per ciascuno di essi denominazione, sede e codice fiscale. Tale elenco é pubblicato sul sito web del Ministero. Il legale rappresentante dell'ente richiedente può chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione entro il 1° aprile. Dopo aver proceduto alla rettifica degli eventuali errori di iscrizione il Ministero, entro il 1° maggio, pubblica sul proprio sito web due distinti elenchi definitivi, relativi ai soggetti ammessi al riparto e a quelli esclusi, che trasmette altresì all'Agenzia delle Entrate.

A differenza di quanto previsto dalla passata disciplina, gli enti non sono tenuti a riprodurre ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, in quanto saranno sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web del Ministero entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso il medesimo Ministero.

La dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 09/09/2016


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