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School bonus: ecco il codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta

Con la Risoluzione n. 115/E del 19 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per l’utilizzo in compensazione del cd school bonus, il credito d'imposta riservato a chi effettua erogazioni in denaro destinate agli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione. Il credito era stato introdotto dalla legge 107/2015 ed era stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016.

Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d’imposta con la Risoluzione di ieri è stato istituito il seguente codice tributo, in uso a decorrere dal 1° gennaio 2017:

  • 6873 - Credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno degli istituti del sistema nazionale di istruzione - SCHOOL-BONUS - art. 1, comma 145, della legge 13 luglio 2015, n. 107

Cos’è lo school bonus

Lo school bonus è riconosciuto sulle erogazioni effettuate nei confronti degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per

  • la realizzazione di nuove strutture scolastiche,
  • la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
  • il sostegno a interventi per il miglioramento dell’occupabilità degli studenti.

Ai contribuenti che sceglieranno di aderire, verrà riconosciuto un credito pari

  • al 65% delle erogazioni liberali effettuate nei periodi d’imposta 2016 e 2017
  • al 50% di quelle effettuate nel periodo d’imposta 2018.

L’importo massimo delle erogazioni ammesso all’agevolazione fiscale è pari a 100mila euro per ciascun periodo d’imposta e il relativo credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito internet http://www.schoolbonus.gov.it/.

Come utilizzare lo school bonus

 Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono effettuate le erogazioni. Il credito è ripartito in tre quote annuali di pari importo e la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti senza alcun limite temporale.

  • Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ai fini del versamento delle relative imposte.
  • Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, il credito d’imposta è utilizzabile, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali, esclusivamente in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 6873 nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione, come “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale sono state effettuate le erogazioni liberali, nel formato “AAAA”.

In allegato il testo della Risoluzione 115 del 19.12.2016


Fonte: Agenzia delle Entrate
News del: 20/12/2016


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