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Manovrina 2017: cosa cambia per il transfer pricing

La Legge di conversione della manovrina correttiva (D.L 50/2017) conferma le modifiche apportate alla disciplina sul transfer pricing attuate in sede di decreto.
Innanzitutto viene riscritto l'art. 110 comma 7 del TUIR (DPR 917/86) eliminando per le transazioni infragruppo qualsiasi riferimento al criterio del valore normale, e sostituendo ad esso il criterio del prezzo di libera concorrenza. Secondo tale principio il prezzo deve essere il frutto di negoziazione come se avvenisse tra parti indipendenti, ognuna alla ricerca del suo massimo profitto, date le circostanze economiche. In questo modo il legislatore allinea la disciplina nazionale agli standard Ocse.
Tale principio è applicabile non solo per le determinazioni in aumento del reddito imponibile in Italia, ma anche per quelle in diminuzione, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973. Il Mef potrà emanare, con proprio decreto, le linee guida applicative per la suddetta norma, tenendo conto delle migliori pratiche internazionali.
La legge di conversione del D.L. conferma poi l'introduzione del nuovo articolo 31-quater al DPR 600/1973, che prevede le ipotesi in cui sono riconosciute le rettifiche dei prezzi di trasferimento che in Italia determinano una riduzione del reddito imponibile:

  • in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99;
  • a conclusione dei controlli effettuati nell’ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
  • a seguito di istanza da parte del contribuente, da presentarsi secondo le modalità e i termini previsti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere l'attivazione delle procedure amichevoli di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 29/06/2017


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