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Riforma del fallimento 2017: accordi di ristrutturazione dei debiti

Il Sento ha approvato il DDL 2681 che propone una vera e propria riforma della disciplina inerente la materia del fallimento. Uno dei punti che dovranno essere affrontati dal Governo, cui è stato delegato il compito entro 12 mesi di adottare gli opportuni decreti, riguarda senz’altro gli “accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento”. In particolare, all’art. 5 sono riportati principi e criteri direttivi volti all'incentivazione degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi aventi come obiettivo quello di:

- assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, salvo incompatibilità;

- estendere gli effetti dell’accordo ai soci illimitatamente responsabili, secondo quanto già previsto nella disciplina del concordato preventivo;

- prevedere che il piano attestato sia scritto, e abbia data certa e contenuto analitico;

- prevedere, sia per l’attestato di risanamento che per l'accordo di ristrutturazione del debito, che nell’eventualità in cui gli stessi siano modificati in forma sostanziale un soggetto professionista indipendente iscritto all'albo dei revisori legali, sia incaricato di rinnovare l'attestazione;

- modificare la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis e 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria) della Legge fallimentare. Tale tipologia di accordo rappresenta uno strumento per la risoluzione negoziale della crisi dell'impresa a mezzo del quale, l'imprenditore (in stato di crisi) potrà richiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori. Compito del Governo sarà quello di modificare mediante Decreto la disciplina attuale. A tal proposito l’art. 5 del DDL prevede che:

  • sia eliminato o ridotto il limite del 60% dei crediti oggi richiesto per poter omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche al fine limitare l’uso della moratoria del pagamento dei creditori estranei e delle misure protettive (blocco delle procedure esecutive) del patrimonio del debitore;
  • sia estesa l'applicazione delle convenzioni di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando il requisito della conclusione dell'accordo con creditori che rappresentino almeno il 75% del passivo riconducibile a una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

Fonte: Fisco e Tasse
News del: 20/10/2017


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