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Codice del Terzo settore 2017: prime indicazioni

Pubblicata sul sito del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, la prima circolare sul "Codice del Terzo Settore". Come chiarito all'inizio della lettera direttoriale, il codice del Terzo settore introduce un'articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica in materia. La complessità del processo di adeguamento al nuovo quadro normativo è stata tenuta in conto dal legislatore:

  • l'articolo 101, comma 2 assegna alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS 18 mesi dalla data di entrata in vigore del codice  (3 agosto 2017), per apportare ai propri statuti le modifiche derivanti dall'obbligo di conformarsi alle novità.
  • è stato diversificato il profilo temporale. Ad esempio, in materia fiscale, l'articolo 104 prevede che le disposizioni in esso indicate si applichino a partire dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2017: in ogni caso, tutte le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del codice, fatta salva l'applicazione transitoria sopra cennata, potranno essere applicate solo una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Il documento tratta delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, per le quali sono operanti gli attuali registri nazionale (limitatamente alle associazioni di promozione sociale), regionali e delle Province autonome. Le iscrizioni agli attuali registri continueranno ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere: in sede di verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione, dovrà essere operata una distinzione tra

  • gli enti che si sono costituiti prima della data di entrata in vigore del d.lgs.n.117/2017: la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione.
  • quelli che si sono costituiti a partire dal 3.8.2017. Gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi ab origine alle disposizioni codicistiche, purché queste siano applicabili in via diretta ed immediata.

Coerentemente con tale impostazione

  • non essendo operativo il registro unico nazionale, non potrà trovare ancora applicazione la procedura semplificata di acquisizione della personalità giuridica
  • non possono trovare immediata applicazione gli obblighi di pubblicazione sul registro degli atti e degli elementi informativi .
  • fino all'emanazione delle linee guida si deve ritenere che l'adozione del bilancio sociale da parte degli enti del Terzo settore assuma carattere facoltativo.

Per altro verso, si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai requisiti sostanziali degli enti del Terzo settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni di cui agli artt.32 e 35 del codice, dedicate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti

  • al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali)
  • alla forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di un'associazione di promozione sociale. 

Indipendentemente dal relativo deposito presso il registro unico nazionale, tutti gli enti del Terzo settore sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, nelle forme di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13: l'attuale mancanza della modulistica, da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, non esonera gli enti da tale adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell'eterogeneità dei documenti contabili in questione.
L'applicazione della norma di cui all'articolo 14,comma 2, riguardante l'obbligo di pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli emolumenti, compensi o corrispettivi, a qualsiasi titolo attribuiti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed ai propri associati, non è in alcun modo condizionata dall'operatività del registro unico nazionale: essa, peraltro, in considerazione del riferimento temporale annuale ivi contenuto, dovrà cominciare a trovare attuazione a partire dal 1ˆ gennaio 2019, con riferimento alle attribuzioni disposte nel 2018, cioè nel primo anno successivo all'entrata in vigore della norma in esame.
Infine, nel documento del Ministero, viene affrontata la questione attinente la denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS.

Il documento è allegato a questo articolo.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 09/01/2018


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