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Forfettari: doppia opzione nel quadro VO per uscire dal regime naturale

Opzioni/revoche in materia di IVA e di imposte dirette vanno comunicate nel quadro VO della dichiarazione IVA 2018 in base al comportamento concludente assunto dal contribuente nel corso del periodo d'imposta 2017. In particolare, il quadro deve essere compilato per comunicare l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.
Attenzione: nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella presente nel frontespizio del modello REDDITI 2018.  Il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui

  • il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte
  • qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto.

 

Passaggio dal regime forfettario al regime ordinario o al criterio di registrazione

Partendo dal comportamento concludente del contribuente, è necessario indicare al rigo V033 l'opzione per l'anno 2017 di determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari. In base alla propria scelta è necessario poi indicare:

  • Rigo VO20, la casella 1 deve essere barrata da coloro che avendo conseguito nell’anno 2016 ricavi per un ammontare non superiore a 400.000 euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, hanno esercitato per il 2017 l’opzione per il regime di contabilità ordinaria. L’opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca. In particolare riguarda:
    • società in nome collettivo,
    • società in accomandita semplice,
    • società di armamento,
    • società di fatto che svolgono attività commerciale,
    • persone fisiche che esercitano imprese commerciali,
    • enti non commerciali relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate
  • Rigo VO26, la casella 1 deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.


Si ricorda che le opzioni per il passaggio a regimi contabili diversi da quello naturale sono vincolanti  per un triennio nel caso di adozione di diverse modalità di determinazione dell’imposta e vincolanti per solo un anno nel caso di regimi contabili che non modificano le modalità di determinazione dell'imposta.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 21/03/2018


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